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Nato il primo contratto nazionale di lavoro dell'industria turistica: definiti gli incrementi salariali e la classificazione per aree professionali, ma anche intercventi a sostegno del reddito, definizione del part time e della previdenza complementare
E' nato il primo contratto nazionale di lavoro dell'industria turistica. L'ipotesi di accordo è stata sottoscritta dai sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs insieme a Confindustria a più di due anni dalla scadenza naturale dei due precedenti contratti (stipulati separatamente con Federturismo e Aica). In una nota la Filcams-Cgil considera l'intesa “un primo successo che va nella direzione della semplificazione contrattale". “In più -si legge nel comunicato- per la prima volta il contratto siglato con Confindustria registra una significativa differenza da quello sottoscritto con Confcommercio, ed apre un nuovo scenario nella contrattazione e nel sistema di relazioni sindacali del settore turismo".L'ipotesi d'intesa per quanto riguarda la vigenza contrattuale prevede che rimanga immutata la scadenza del 31 dicembre 2009. Tra i punti più importanti, per gli incrementi salariali e la classificazione: aumento al IV livello, riparametrato, di 141 euro. Queste le erogazioni: 88 euro dal 1/1/08, 25 euro dal 1/7/08, 28 euro dal 1/7/09. Tale importo assorbe l'indennità di vacanza contrattuale sin qui erogata. Per la prima volta nell'ambito dei contratti del terziario si è adottato un sistema di classificazione per aree professionali. La nuova classificazione si sviluppa in 4 aree, a loro volta suddivise in 2 o 3 posizioni professionali. Sostanzialmente immutate, per ora, le posizioni per livello e per qualifica previste dal vecchio inquadramento (aggiunte le figure di sommelier e di motoscafista). Entro il 31 ottobre 2008 il tavolo nazionale di trattativa riaprirà il confronto negoziale sulla classificazione, in modo da giungere ad un accordo che integrerà il Ccnl. Gli altri punti salienti sono: -sostegno al reddito: introdotto il sostegno al reddito costituito con un versamento obbligatorio a totale carico delle aziende, pari allo 0,25 della retribuzione. - previdenza complementare: passa dall'attuale 0,55% a 1,65% la quota a carico dell'impresa. Resta fermo lo 0,55 a carico del lavoratore. - mercato del lavoro. Apprendistato: completa equiparazione dell'apprendista al restante personale in termini di diritti. Part time: fissato a 130 il tetto massimo di ore supplementari, fermo restando la volontarietà del lavoratore/lavoratrice. - miglioramento delle clausole elastiche e flessibili.
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