Accordo sulle disposizioni relative al pacchetto Iva PDF Stampa E-mail
mercoledì 26 marzo 2008

Iva B2B Europa

L’accordo politico rappresenta, per i vertici europei, un passo importante al fine di snellire e migliorare l’intero assetto normativo legato all’imposta sul valore aggiunto, adottare strumenti adeguati per prevenire e reprimere i fenomeni legati all’evasione e all’elusione fiscale

La Commissione europea ha accolto con entusiasmo la notizia dell’adozione, da parte del Consiglio Ecofin, delle nuove disposizioni relative al luogo di imponibilità delle prestazioni di servizi rese da operatori stranieri e all’iter da seguire per ottenere i rimborsi sull’imposta versata. L’accordo politico rappresenta, per i vertici europei, un passo importante al fine di snellire e migliorare l’intero assetto normativo legato all’imposta sul valore aggiunto, adottare strumenti adeguati per prevenire e reprimere i fenomeni legati all’evasione e all’elusione fiscale.

Il pacchetto Iva comprende una direttiva relativa al luogo di imponibilità delle prestazioni di servizi, una direttiva disciplinante le modalità di rimborso dell’Iva per i soggetti non residenti, un regolamento relativo allo scambio di informazioni fra gli Stati membri. Secondo Laszlo Kovacs, Commissario UE responsabile per la Fiscalità e Unione doganale la disposizione in materia di luogo di imponibilità delle prestazioni di servizi garantirà una maggiore parità di trattamento per le imprese che erogano servizi all’interno del territorio dell’Unione europea la nuova procedura elettronica renderà più facile e rapida la richiesta dei rimborsi da parte dei soggetti non residenti.

Dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi B2B risulteranno imponibili nello Stato di residenza di chi acquista e non più in quello del venditore come previsto dalla normativa attualmente in essere. Le autorità europee hanno adottato tale modifica per scongiurare pratiche elusive visto che, soprattutto per i servizi che possono essere forniti a distanza, i prestatori di servizi tendevano a spostare la residenza fiscale negli Stati con aliquota Iva più contenuta.

Per i servizi resi ai consumatori finali, invece, varranno i principi attualmente in vigore: tali prestazioni saranno tassate nel luogo dove risulta essere fiscalmente residente il venditore. Tali prescrizioni generali non risulteranno applicabili ai servizi di ristorazione, culturali, sportivi, scientifici, educativi e radiotelevisivi forniti per via elettronica per i quali risulterà applicabile il principio di tassazione nel luogo di consumo.

Per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni, radiodiffusione, televisione e per quelli forniti per via elettronica, la nuova disciplina secondo cui tali servizi risultano imponibili nel luogo dove il consumatore è stabilito, entreranno in vigore a partire dal 2015.

Per adempiere agli obblighi di registrazione e pagamento, i fornitori potranno avvalersi di uno schema "one stop" che permetterà di ridistribuire l’imposta sul valore aggiunto dovuta dallo Stato di residenza del fornitore a quelli dove risultano residenti i diversi clienti sulla base delle rispettive aliquote ivi previste.

Dal 1° gennaio 2010 entreranno in vigore anche le nuove regole relative ai rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per i soggetti non residenti: un iter interamente elettronico che assicurerà rimborsi più rapidi e, soprattutto, garantirà la corresponsione degli interessi legali nel caso in cui le Amministrazioni fiscali eroghino i rimborsi in ritardo.

Il passaggio da un sistema interamente basato sul cartaceo a uno fondato su processi elettronici consentirà di velocizzare e facilitare i rimborsi per tutti gli operatori imprenditoriali. La procedura elettronica richiederà anche un sistema di scambio incrociato di informazioni fra gli Stati membri al fine di rendere il processo meno aleatorio e maggiormente controllato.




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